Risoluzione controversie


Scritto in data: 24 Luglio 2019
Autore articolo: user

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Gestore e l’Utente in merito alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione dei termini di utilizzo del portale e servizi relativi tra WeDeal e l’utente, o che siano comunque connesse ad esso, WeDeal prevede che le parti in primo luogo tenteranno una soluzione bonaria tra loro.
In tal senso la Parte interessata comunicherà per iscritto all’altra Parte un invito ad incontrarsi entro e non oltre un termine di 15 giorni, all’uopo proponendo non meno di tre date alternative in giorni e orari lavorativi, per cercare di risolvere bonariamente tra di loro, senza l’intervento di terze parti, l’insorgenda controversia (“Invito Bonario” e “Procedimento Bonario”).

L’Invito Bonario conterrà una descrizione delle ragioni a base della doglianza.
La Parte ricevente l’Invito Bonario dovrà rispondere entro e non oltre i successivi 15 giorni, comunicando la data dell’incontro tra quelle proposte dalla Parte interessata e le argomentazioni a base delle proprie ragioni. All’incontro le Parti redigeranno apposito verbale in cui daranno atto del raggiunto accordo bonario o, viceversa, del mancato raggiungimento di un accordo bonario (“Accordo Bonario”);

In caso di mancato raggiungimento dell’Accordo Bonario durante il Procedimento Bonario, la Parte interessata potrà esperire un procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28 del 2010, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione con modifiche del D.L. n.69/2013 (“Procedimento di Mediazione”). Il Procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e dovrà essere iniziato presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente compete per l’eventuale controversia giudiziale.

Qualora il Procedimento di Mediazione si concluda senza un accordo o comunque ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs n. 28 del 2010, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione con modifiche del D.L. n.69/2013, la Parte interessata potrà procedere con l’instaurazione della controversia giudiziale (“Procedimento Giudiziale”). Per il Procedimento Giudiziale, relativo ad ogni controversia riguardante l’instaurazione, l’interpretazione e/o l’esecuzione dell’accordo tra le Parti, ad eccezione dei casi in cui l’utente del Portale possa essere definito quale consumatore ai sensi del D.Lgs n. 206 del 2005, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.