Policy Antifrode


Scritto in data: 24 Luglio 2019
Autore articolo: user

La frode si configura ogni qualvolta un soggetto pone in essere un comportamento doloso volto a creare un proprio vantaggio economico e a sfavorire un soggetto investitore. Si ritiene pertanto che i casi di frode possano derivare dai fattori riportati di seguito, per i quali vengono previsti i seguenti presidi, fermo restando che la Società segnalerà all’Autorità Giudiziaria ogni situazione suscettibile di integrare gli estremi di una frode.

In conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i. (di seguito, anche il “Regolamento”), il Gestore ha predisposto le misure per la riduzione e la gestione dei rischi di frode di seguito descritte.

  1. Misure per la riduzione e gestione dei rischi di frode informatica

Inoltre, è garantito, per il tramite dalla server-farm che ospita il Portale, un presidio anti-intrusione da parte di terzi. il Gestore adotta inoltre tutte le misure necessarie a garantire la protezione della cd. password amministratore.

Ai sensi dell’art 20 bis del Regolamento in riferimento ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni previste dall’art. 4 undecies del TUF nonché in riferimento alla Normativa Privacy l’organo amministrativo del Gestore ha approvato una procedura volta a nominare il sig. Gianluca Piazza responsabile dei sistemi interni segnalazione delle violazioni e Amministratore di Sistema in conformità a quanto previsto dalla Normativa Privacy.

 In particolare, le procedure prevedono che il responsabile non appena venga a conoscenza delle violazioni di cui sopra, le segnali via e-mail al consiglio di amministrazione il quale senza indugio provvederà ad inviare ad apposito studio legale (che verrà scelto) la documentazione ricevuta al fine di esaminare e valutare le segnalazioni di violazioni, per poi eventualmente procedere alla comunicazione alle autorità competenti. Per quanto concerne la tutela privacy dei dati personali trattati, si rimanda all’apposita sezione del sito.

  1. Misure per la riduzione e gestione dei rischi di frode connessi alle transazioni finanziarie

I servizi relativi alla cura e all’esecuzione degli ordini di adesione alle offerte del Portale e quelli relativi alla costituzione della provvista destinata alla raccolta degli ordini aventi ad oggetto la sottoscrizione di capitale di rischio delle Offerenti pubblicate sul Portale, saranno offerti in via esclusiva dalla banca con la quale la Società ha stipulato un accordo concernente le modalità per la trasmissione degli ordini raccolti dagli investitori (la “Banca”). Pertanto, in tale ambito trovano applicazione tutti i presidi anti-intrusione attuati dalla Banca stessa. In particolare la Società ha in essere un accordo con Banca Sella.

  1. Misure per la riduzione e gestione dei rischi di frode connessi al comportamento delle società emittenti

Il Gestore ritiene che il maggior rischio di frode derivi dall’eventuale pubblicazione di notizie false o incomplete fornite dalle Offerenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Regolamento. Il Gestore, durante la fase di selezione delle offerte, opera formali verifiche intese a valutare l’accuratezza, completezza e trasparenza delle informazioni fornite in fase di preparazione della raccolta, avvalendosi eventualmente dell’opera di collaboratori esterni. In particolare, al fine di confermare l’effettiva regolarità delle offerte, l’Offerente dovrà presentare e pubblicare all’interno del Portale la delibera di aumento di capitale che autorizza l’offerta al pubblico degli strumenti finanziari: valgono pertanto a questo fine i controlli di legalità posti in essere dal notaio che redige il verbale.

  1. Misure per la riduzione e gestione dei rischi di frode legati all’utilizzo improprio da parte dell’Offerente dei fondi raccolti dagli investitori

Poiché l’Offerente ed il suo management sono unicamente responsabili dell’utilizzo dei fondi raccolti dagli investitori, il Gestore non può compiere alcuna attività di controllo in tal senso e rinvia sul punto alle attuali norme societarie e, eventualmente, penali relative alla materia.

Fermo quanto sopra, occorre in ogni caso segnalare che le Offerenti sono le uniche ed esclusive responsabili della veridicità e correttezza dei documenti e delle informazioni trasmessi al Gestore in relazione alla pubblicazione di un’offerta sul Portale.

Tuttavia, il Gestore richiede all’Offerente un’attività di informativa sull’utilizzo dei fondi per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla positiva chiusura della campagna di raccolta, anche al fine di imporre uno specifico obbligo sulla società Offerente e di dissuadere la stessa da operare in maniera difforme da quanto dichiarato anche dopo la conclusione della campagna, ritenendo che questo obbligo possa agire da deterrente alla commissione di frodi.

  1. Misure per la riduzione e gestione dei rischi di frode legati all’eventuale intrusione di terzi non autorizzati nel Portale

A tal riguardo, il Gestore predispone adeguati sistemi di sicurezza informatica in grado di proteggere il proprio sistema informatico da accessi esterni non autorizzati, attraverso l’utilizzo di apparati firewall correttamente posizionati nella rete che consentono altresì di rilevare e tracciare qualsiasi tentativo di accesso. In particolare, il Gestore:

  • identifica le Offerenti prima della pubblicazione di qualsiasi informazione sul Portale; e
  • consegna alle Offerenti credenziali personalizzate di accesso al Portale, da tenere riservate sotto la diretta responsabilità delle stesse Offerenti.
  1. Frodi legate alla pubblicazione del materiale informativo

Il Gestore pubblicherà l’offerta dell’Offerente sul Portale solo a seguito del processo di selezione, quindi solo dopo avere eseguito una attenta valutazione del progetto, del business plan e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa con riguardo all’Offerente e dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali della medesima. Tale verifica consentirà all’investitore di avere un esatto quadro del progetto nel quale investe i propri risparmi, ed evitare nel contempo i rischi di frodi.