Normativa


Scritto in data: 24 Luglio 2019
Autore articolo: user

NORMATIVA

Normativa vigente in tema di startup innovative e di crowdfunding

L'Italia è il primo Paese ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa all'istituto dell'equity crowdfunding.

Le start up “innovative” sono state stato introdotte nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con la legge di conversione 17 dicembre2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis”) agli artt. 25-32.

Ad esse è stata, inizialmente, accordata la possibilità di raccogliere capitali presso il pubblico attraverso l'istituto dell'equity crowdfunding avvalendosi di appositi portali autorizzati da Consob alla raccolta di capitali on line.

Con le modifiche introdotte al Regolamento Consob 18592/2013 dalla delibera modificativa dello stesso n. 19520 del 24 febbraio 2016, si è ampliata la platea dei soggetti abilitati (‘potenziali Offerenti') ad utilizzare lo strumento della raccolta on line di capitali tramite portali autorizzati .

Ad oggi, quindi, i soggetti potenziali Offerenti, ovvero coloro che possono condurre Offerte di strumenti finanziari on line su portali autorizzati sono:

  1. la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106;
  2. la piccola e media impresa innovativa (“PMI innovativa”), come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33;
  3. l'organismo di investimento collettivo del risparmio (“OICR”)che investe prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;
  4. le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;

 

1. La Start-Up innovativa

Può costituirsi come Startup innovativa, la società di capitali (Srl, Spa, Scrl, Sapa, Srl semplificata ovvero una Società Europea residente) che:

  1. abbia oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  2. non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  3. è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
  4. ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  5. a partire dal secondo anno di attività della Startup , il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  6. non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e possieda almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  1. le spese in ricerca e sviluppo sostenute in ciascun anno sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero
  3. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  4. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  5. sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il regime delle start-up innovative permane per un periodo di 5 anni (60 mesi) dalla costituzione e purché vengano mantenuti i parametri previsti dalla norma.

Al termine del periodo quinquennale, ovvero prima nel caso di perdita anticipata dei requisiti, la relativa disciplina viene meno.

Rimangono però validi i contratti a termine già in essere alla data e fino alla relativa scadenza, e continuano ad operare, limitatamente ai diritti già sottoscritti, le particolari clausole introdotte nello statuto a favore di titolari di particolari tipologie di quote nonché quelle inerenti strumenti finanziari con diritti patrimoniali ed amministrativi.

Per le società già costituite alla data del 20/10/2012, di entrata in vigore del DL 179/2012, il periodo di permanenza nel regime delle start-up innovative dipende dalla data di costituzione:

  • società costituite nel periodo 20/10/2010-19/10/2012 : permanenza nel regime fino al 20/10/2016;
  • società costituite nel periodo dal 20/10/2009-19/10/2010: permanenza nel regime fino al 20/10/2015;
  • società costituite nel periodo dal 20/10/2008-19/10/2009 : permanenza nel regime fino al 20/10/2014;
  • società costituite prima del 20/10/2008: non è possibile l'iscrizione per avere una anzianità di costituzione superiore a 4 anni.

 

1a. La Startup Turismo

La Startup Turismo è stata introdotta dal legislatore dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106.

La nuova norma prevede, n sintesi, che possono essere considerate “startup innovative”, e avere accesso ai relativi benefici, anche le "società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche”

Le start up turismo possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile.

Qualora le startup turismo siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta' all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Per saperne di più sulle startup turismo link articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/30/14A06063/sg

 

2. La piccola e media impresa PMI innovativa

Le PMI innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che rispettano i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e i parametri riguardanti l'innovazione tecnologica.

Devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • meno di 250 fra dipendenti e collaboratori;
  • fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro;
  • non essere quotate su un mercato regolamentato;
  • aver già depositato un bilancio certificato;
  • non essere iscritte al Registro delle Imprese come startup innovative.

Devono avere almeno due dei seguenti requisiti:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 3 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
  • almeno i 1/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/5 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • almeno un brevetto o privativa industriale.

Le PMI innovative godono di una serie di agevolazioni, tra cui: flessibilità nella gestione societaria; piani di incentivazione in equity; facilitazioni nel ripianamento delle perdite, nell'accesso al credito bancario e al Fondo centrale di garanzia; accesso all'istituto dell'equity crowdfunding; incentivi fiscali per gli investimenti etc. (DL 179/2012 Decreto Crescita 2.0, convertito con Legge 221/2012).

Per saperne di più sulle PMI innovative scarica la scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative del MISE.

 

3. Le società di capitali e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in startup innovative e PMI innovative

L'articolo 4 comma 10 del DL 3/2015 estende agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in Pmi innovative la possibilità di raccogliere capitale mediante campagne di equity crowdfunding

 

Società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e PMI innovative

La nozione di società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e PMI innovative viene definita dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014 :

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg

“f) per «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

 

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in startup innovative e PMI innovative

L'art. 1 del D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza , abbreviato, “TUF”) fornisce tutte le definizioni necessarie per capire cosa si intende quando si parla di OICR :

“......

i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;

i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata10;

k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;

k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;

l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf;

n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;

o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio…”

 

L'istituto dell'equity crowdfunding

Nel complessivo disegno del legislatore, l'equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'innovazione attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.

In sintesi il Decreto crescita bis n. 179/2012 ha:

  • disciplinato la «start-up innovativa» che può avere accesso all'equity crowdfunding;
  • introdotto nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998) la nozione di ‘Portale per la raccolta di capitale per le startup innovative e di ‘Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali:
  1. 50 quinquies «gestione di portali per la raccolta di capitale per le start-up innovative»;
  2. 100 ter «offerte attraverso portali per la raccolta di capitali»;
  • delegato a Consob l'emanazione della disciplina applicabile alla gestione dei portali ed alle offerte per la raccolta di capitale (Regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on line adottato con delibera 18592 del 26 giugno 2013, d'ora innanzi, il Regolamento Consob) .

Nel corso del 2015, il Decreto legge 24 gennaio 2015 (il Così detto decreto “Investment compact”) ha esteso la possibilità di raccogliere capitali tramite portali autorizzati alla raccolta di capitali on line anche alle PMI Innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e PMI innovative. (come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014:

“f) per «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.”)

 

Di seguito vengono elencati i principali provvedimenti normativi e regolamentari e altri documenti rilevanti in materia di startup innovative e di equity crowdfunding.

A seguito della delega regolamentare ricevuta dal Dl 179/2012, la Consob ha adottato, con delibera n° 18592, l'apposito Regolamento il 26 giugno 2013. Con delibera n.19520 del 24 febbraio 2016 Consob ha recepito le novità legislative e apportato diverse modifiche al Regolamento Consob.

Il Regolamento (citato nelle pagine di questo sito come “Regolamento Consob”), dal titolo “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”, rappresenta il testo di riferimento per la disciplina dell'equity crowdfunding in Italia.