Equity crowdfunding


Scritto in data: 31 Luglio 2019
Autore articolo: user

Il crowdfunding è un processo volto alla raccolta di fondi che avviene online e che sfrutta il potenziale di diffusione e di contatto attraverso il web.

Esistono sono varie forme di crowdfunding: il crowdfunding donation-based con carattere solidale e sociale, il crowdfunding reward based, che permette ai titolari di un progetto di “vendere” il prodotto o servizio prima ancora che esso venga realizzato, e l’equity crowdfunding.

Nell’equity crowdfunding investendo il proprio denaro in un progetto si comprano azioni, quote o altri strumenti finanziari offerti dall’Offerente e si diventa a tutti gli effetti soci della società Offerente.

 

La regolamentazione Italiana dell’istituto dell’equity crowdfunding

L’attinenza dell’istituto dell’equity crowdfunding con il mondo della gestione degli investimenti e del risparmio dei soggetti privati ha reso necessario l’intervento del legislatore per predisporre gli opportuni livelli di tutela del pubblico.

Con delibera numero 18592 del 26 giugno 2013, Consob ha emanato il proprio Regolamento sulla raccolta di capitali, modificato con delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 introducendo importanti novità, tra le quali l’estensione della possibilità di accedere all’istituto equity crowdfunding, inizialmente rivolto solo alle startup innovative, estesa anche alle ‘startup turismo’, alle PMI innovative e agli OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.

 

Investire con l’equity crowdfunding

L’investimento sui portali di equity crowdfunding ha elevate potenzialità di rendimento ma presenta un intrinseco e altrettanto elevato livello di rischiosità: l’investitore deve, quindi, essere consapevole dei rischi associati all’investimento in equity crowdfunding, che potrebbe anche comportare il rischio di perdere l’intero capitale investito.

 

Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative

La raccolta di capitali tramite l’istituto dell’equity crowdfunding avviene per mezzo di portali specificamente autorizzati da Consob che, dopo avere valutato i requisiti di onorabilità e professionalità dei Gestori e la struttura organizzativa e tecnologica, ne dispone, in caso di accoglimento dell’istanza del Gestore, con propria delibera, l’iscrizione al Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative.
Il Registro è previsto dall’art. 50-quinquies del d.lgs.n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e contiene:

  • una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che (come Wedeal S.r.L.) sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592;
  • una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale.

Cosa fa il portale e come funziona l’equity crowdfunding

Il Portale funge da vetrina di presentazione del progetto dell’Offerente, che attraverso internet si presenta alla platea dei potenziali investitori della rete. L’istituto dell’equity crowdfuding consente di unire gli apporti, di numerosi piccoli investitori e di realizzare una significativa raccolta di denaro che potrà essere utilizzato per lo sviluppo del progetto imprenditoriale o di investimento per il quale è stata condotta sul portale l’Offerta di strumenti finanziari.

Il Portale ha la funzione primaria ed esclusiva di facilitare la raccolta diffusa di capitali di rischio da parte dei soggetti del pubblico che vi accedono.

Le disposizioni del Regolamento Consob stabiliscono l’insieme degli adempimenti e delle procedure da seguire da parte dei soggetti interessati (Investitore/Offerente/Gestore del Portale) e che si rendono necessari al corretto perfezionamento dell’investimento, nel rispetto del sistema di tutele previsto dalla Legge a favore dell’investitore e della collettività dei risparmiatori.

Per approfondire: http://www.consob.it/c/portal/layout?p_l_id=392440&p_v_l_s_g_id=0

 

 

INVESTIRE IN EQUITY CROWDFUNDING

L’investitore deve essere informato su alcune caratteristiche essenziali in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali online.

 

RISCHIO DI PERDERE IL CAPITALE

Con il termine “startup innovativa”, si definisce la società di capitali, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Per tale ragione, la componente “innovativa” del settore a cui l’impresa si rivolge e la natura di impresa “neo costituita”, costituiscono per il cliente un rischio d’investimento maggiore rispetto alla tradizionale partecipazione al capitale di una qualunque società quotata su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Anche la PMI innovativa, pur se in uno stadio della sua vita più evoluto rispetto alla startup, presenta questa caratteristica di rischio dovuta alla sua natura specifica.

L’entità del rischio deve fare prendere coscienza al cliente della necessità di adottare specifiche precauzioni affinché il capitale investito direttamente nella startup o PMI innovativa o, indirettamente, in OICR o società di capitali che, a loro volta, investono prevalentemente in startup o PMI innovative, non rappresenti una porzione significativa del proprio patrimonio e che non sia destinato ad un obiettivo d’investimento di breve o medio periodo.

 

RISCHIO ILLIQUIDITÀ

Lo strumento finanziario di partecipazione al capitale di una startup o PMI innovativa (sia in caso di investimento diretto nel capitale delle società, sia in quello di investimento indiretto tramite OICR o società di capitali che a loro volta investono in startup o PMI innovative) è definito “illiquido”, ossia è uno strumento che potrebbe incontrare difficoltà di vario tipo in occasione della sua vendita:

  • difficoltà di trovare una controparte interessata all’acquisto;
  • difficoltà di negoziare un prezzo di trasferimento senza dover praticare uno sconto più o meno forte;

Quanto sopra comporta per uno strumento ‘illiquido’ il rischio di realizzare un minor guadagno o una significativa perdita del capitale inizialmente investito.

 

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede, per le startup innovative, il divieto di distribuire utili per tutto il periodo di durata della qualifica di startup innovativa (attualmente, di 60 mesi dalla data di iscrizione all’apposita Sezione Speciale per le startup innovative del Registro delle Imprese).

BENEFICI FISCALI

I benefici sul trattamento fiscale dell’investimento in startup innovative sono temporanei; si rimanda per i dettagli alle disposizioni tributarie vigenti.

Gli eventuali benefici fiscali acquisiti possono decadere nel caso in cui l’investitore liquidi l’investimento prima del tempo previsto.

I benefici sul trattamento fiscale possono variare seguendo l’evoluzione della normativa tributaria nazionale

Per una panoramica complessiva delle agevolazioni riconosciute alle startup innovative si acceda la sezione Agevolazioni del sito (che riepiloga tutte le agevolazioni di cui beneficiano sia le startup o PMI innovative che gli investitori, con i relativi link ai testi della normativa vigente).

 

DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO PER STARTUP E PMI INNOVATIVE

L’art. 26 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di disposizioni derogatorie rispetto alle disposizioni previste dalla normativa societaria in favore delle start-up innovative.

Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Investment Compact”), convertito con Legge del 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso tali deroghe anche alle PMI innovative.

In sintesi:

  1. facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;
  2. facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la determinazione di diritti particolari attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;
  3. facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.r.L., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma societaria prescelta (tramite i portali per la raccolta di capitali on line);
  4. facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);
  5. facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci.

Per approfondire:

 

DEROGHE AL DIRITTO FALLIMENTARE (SOLO PER LE STARTUP INNOVATIVE)

L’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012, stabilisce che, in caso di crisi d’impresa, la start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Il legislatore ha, quindi, escluso l’assoggettabilità delle start up innovative alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.

La deroga opera esclusivamente:

  1. in presenza della qualifica di start up innovativa;
  2. per un periodo temporale determinato, i primi 4 anni di attività dell’impresa a partire dalla data di costituzione, ed in costanza di tutti i requisiti previsti per le start up innovative dall’art. 25, comma 2

La composizione e la gestione della crisi d’impresa di una start up innovativa si risolve quindi con il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n.3 del 27 gennaio 2012, uno strumento che permette di ridurre i tempi di liquidazione giudiziale, e soprattutto non si incentra sulla perdita di capacità dell’imprenditore – diversamente da quanto avviene nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali – ma bensì sulla separazione del patrimonio societario riservato ai creditori.

L’art. 31, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012, prescrive un’altra agevolazione, stabilendo che, una volta decorso il termine di dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa, l’accesso ai dati dei relativi soci iscritti nel medesimo registro sia inibito al pubblico, anche nel caso in cui tali informazioni siano organizzate in banche dati, restando da quel momento riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria e di vigilanza.

Per approfondire:

 

BUSINESS PLAN

Il soggetto che intende condurre un’Offerta di strumenti finanziari tramite un portale autorizzato per la raccolta di capitali in line deve includere tra la documentazione relativa all’Offerta condotta da startup o PMI innovative o società di capitali che investono prevalentemente in startup o PMI innovative, anche un business plan redatto con criteri il più possibile rispondenti ai formati e ai principi comunemente accettati al fine di fornire tutte le informazioni necessarie ad un investimento razionale.

Il gestore del portale pubblica il business plan dell’Offerente prodotto da quest’ultimo, ai sensi del Regolamento Consob 18592/13.

Un business plan contiene, generalmente:

  1. Descrizione sintetica del progetto d’investimento ed illustrazione del tipo di impresa che sta portando avanti l’iniziativa imprenditoriale nell’ambito del perseguimento del proprio oggetto sociale.
  2. Presentazione del curriculum vitae dell’imprenditore e del management (esperienze pregresse e ruolo nell’iniziativa).
  3. Analisi del mercato potenziale e di riferimento, caratteristiche della concorrenza e identificazione di punti di forza e di debolezza, posizionamento competitivo, quote di mercato.
  4. Obiettivi di vendita, canali distributivi e organizzazione commerciale, eventualmente collegate ad un piano di marketing e di comunicazione pubblicitaria relativo allo sviluppo del marchio e del prodotto/servizio.
  5. Principali rischi connessi all’esercizio dell’attività riferita al progetto imprenditoriale.
  6. Descrizione della fattibilità tecnica del progetto relativamente al processo produttivo, alle autorizzazioni amministrative ed ambientali, alla necessità di investimenti in impianti produttivi, infrastrutture tecnologiche o canali commerciali, alla disponibilità di manodopera e di servizi infrastrutturali quali logistica e trasporti, energia, telecomunicazioni.
  7. Piano di fattibilità economico-finanziaria con l’indicazione del fabbisogno finanziario complessivo (per investimenti tecnici, immateriali e per finanziare l’avviamento della società e il capitale circolante) e del relativo mix di strumenti di copertura.
  8. Informazioni sulla redditività attesa dell’investimento e sui fattori di rischio che possono influenzarla negativamente, partendo da ipotesi realistiche e prudenziali.
  9. Indicazione degli investitori già coinvolti nel supporto del progetto e una proposta ben quantificata per i nuovi investitori circa l’apporto complessivamente richiesto di nuove risorse finanziarie.
  10. Programma di sviluppo cronologico delle fasi principali del progetto e delle relative attività, on dettaglio delle risorse coinvolte.

 

REGOLAMENTO E STATUTO DI UN OICR

Il Regolamento di un OICR è il documento che descrive le regole cui l’OICR si deve attenere.

Nel documento sono generalmente evidenziati gli scopi del fondo, la politica di investimento, la durata del periodo di investimento e la durata del fondo, le modalità del calcolo del valore delle quote del fondo, la banca depositaria, nonché le regole di funzionamento del fondo.

In particolare, l’Art. 37 del D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza , abbreviato, “TUF”) , con specifico riferimento ai fondi comuni di investimento, indica quanto segue:

“1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

  1. la denominazione e la durata del fondo;
  2. le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell’emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;
  3. gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
  4. il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
  5. i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
  6. le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;
  7. la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
  8. le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;
  9. se il fondo è un fondo feeder.

[…]

Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (adottato con Il provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015) al TITOLO V – CAPITOLO I, fissa i criteri generali e il contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento.

Agli stessi principi di redazione deve attenersi anche lo statuto di un OICR, in particolare, di una SICAF o di una SICAV, che sono gli altri due tipi di OICR previsti nel nostro ordinamento assieme ai fondi comuni di investimento.

Lo Statuto di una SICAF o di una SICAV contiene le norme essenziali che ne disciplinano l’organizzazione sociale.

Lo statuto pone, quindi, le regole di organizzazione interna della società di investimento ed è fonte di doveri (dei componenti degli organi sociali e dei soci) che si collegano a dette regole.

Contestualmente, nel caso di SICAV e di SICAF rappresenta anche la sede per disciplinare le obbligazioni del gestore nei confronti degli investitori quali, a titolo esemplificativo, ricordiamo il versamento degli impegni finanziari degli investitori, la gestione dei default degli investitori, istituzione e attribuzione di funzioni di comitati esterni all’ordinamento sociale (es. advisory board), la disciplina delle situazioni di crisi (sospensione dell’attività di investimento, cessazione anticipata del periodo di investimento, sostituzione del team di gestione, ecc.), limitazioni di responsabilità e manleve.

L’Art. 35-quater (Capitale e azioni della Sicav), prevede, con riferimento allo Statuto della Sicav:

[…]

5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.

6. Lo statuto della Sicav può prevedere:

  1. limiti all’emissione di azioni nominative;
  2. particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
  3. l’esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
  4. la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina del presente capo. […]

Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf), prevede, con riferimento allo Statuto della Sicaf:

[…]

3. Lo statuto della Sicaf indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.

4. Lo statuto della Sicaf può prevedere:

  1. limiti all’emissione di azioni nominative;
  2. particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
  3. l’esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
  4. la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina del presente capo;
  5. nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall’articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell’impegno dell’azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento. […]

 

GLOSSARIO

Per chiarire bene a che cosa si riferisce il Regolamento Consob quando cita gli OICR bisogna osservare le definizioni di base che si trovano nelle varie lettere dell’articolo 1 del D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza , abbreviato, “TUF”), di cui proponiamo un estratto:

“Art. 1 (Definizioni) […]

i) “società di investimento a capitale variabile” (Sicav): l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni;

i-bis) “società di investimento a capitale fisso” (Sicaf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

j) “fondo comune di investimento“: l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

k) “Organismo di investimento collettivo del risparmio” (Oicr): l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata10;

k-bis) “Oicr aperto“: l’Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta dell’Oicr;

k-ter) “Oicr chiuso“: l’Oicr diverso da quello aperto;

l) “Oicr italiani“: i fondi comuni d’investimento, le Sicav e le Sicaf;

n) “gestione collettiva del risparmio“: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;

o) “società di gestione del risparmio” (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

[…]

La gestione collettiva del risparmio è un’attività riservata alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia, secondo le modalità stabilite nel TUF e nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.