Agevolazioni fiscali


Scritto in data: 04 Giugno 2019
Autore articolo: user

NOVITÀ D.L. RILANCIO 19.5.2020

In seguito all’adozione del D.L. Rilancio del 19.5.2020  sono variate le percentuali di agevolazione fiscale per gli investimenti in Start Up Innovative, di seguito gli articoli del citato decreto che portano l’agevolazione al 50% dell’investimento. In particolare:Art. 29-bis (Incentivi in «de minimis» all ‘investimento in start-up innovative)

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al memento dell’investimento. La detrazione e concessa aisensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

3. L’investimento massimo detraibile non puo eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo peril contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi ».

4. All’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, e inserito il seguente:“9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al memento   dell’investimento  ed  e concessa   ai  sensi  del  Regolamento   (UE)   n.   1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile non puo eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.”.

Rimangono ferme le disposizioni non variate dal decreto.

Per le persone fisiche

Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche soggette ad Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Startup innovative e PMI innovative. L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.000.000,00 euro e comporta, quindi, un risparmio Irpef massimo all’anno di 300.000,00 euro (30% x 1.000.000,00). La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo. L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap. L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.

Per le società di capitali

Fino al 31 dicembre 2025, le società di capitali soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Startup innovative e PMI innovative. L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.800.000,00 euro e comporta, quindi, un risparmio Ires massimo all’anno di 129.600,00 euro (30% x 1.800.000,00 x 24%). Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per le società che partecipano al consolidato fiscale, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo del gruppo e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo. L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap. L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto maggiorato degli interessi in misura legale.

La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) prevede che, per il solo anno 2019, le aliquote delle detrazioni IRPEF e delle deduzioni IRES applicabili agli investimenti effettuati in Startup innovative e PMI innovative, siano incrementate dal 30% al 40%. Le aliquote sono ulteriormente incrementate al 50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di Startup innovative e a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

Tali agevolazioni incrementate diverranno efficaci in seguito all’autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fermo restando il beneficio fiscale pari al 30%.

Anche gli investimenti in via indiretta, ossia effettuati mediante la Società Veicolo di scopo, beneficiano delle suddette agevolazioni fiscali.